San Giuseppe Vesuviano – Cambia il servizio riscossione della Tarsu e fioccano subito strane cartelle di pagamento relative anche ad anni andati in prescrizione. Cittadini esasperati a San Giuseppe Vesuviano dalla nuova ditta incaricata di incassare i proventi della spazzatura. Una ditta, va ricordato, finita già sotto la lente d’ingrandimento dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per effetto di un ricorso presentato ( https://pinocerciello.wordpress.com/2011/07/14/ ) da un cittadino, Miche Ferraro (già sindaco di San Giuseppe Vesuviano negli anni ottanta. Ferraro sosteneva che il contratto di appalto, stipulato dai vecchi amministratori poi azzerati dal decreto di scioglimento per infiltrazioni mafiose, e ratificato dalla commissione straordinaria per prassi di legge, andava annullato per una serie d’incongruenze di gara. L’ex sindaco, Michele Ferraro, attraverso una dettagliata denuncia con tanto di formule matematiche, sosteneva che l’appalto, molto oneroso per la cittadinanza, andava respinto perché non in regola ma, soprattutto perché oneroso per la comunità. “Intorno a questa gara ha sempre regnato una certa omertà. Al posto della gara si potevano individuare all’interno dell’ente dipendenti neutrali e preparati, e ce ne sono ancora abbastanza, per continuare con successo la gestione diretta della TARSU evitando oneri aggiuntivi per i cittadini contribuenti”. E intanto migliaia di raccomandate sono state consegnate in questi primi giorni del 2012 per chiedere adeguamenti nei pagamenti secondo un riscontro effettuato dall’attuale gestore, Publiservizi Srl, con l’anagrafe catastale. La cosa che sconcerta di più i cittadini e la data della cartella, consegnata a dire della Publiservizi, il 30 dicembre scorso alle poste, ma recapitata con raccomandata AR solo in questi giorni. Un passaggio che, a dire dai nuovi esattori, non farebbe andare in prescrizioni le richieste relative all’anno 2006. Queste le risposte d’inconsapevoli dipendenti al nuovo sportello di Piazza Garibaldi1 al primo piano. Ma c’è dell’altro. Confrontando alcuni avvisi ricevuti dai cittadini, vi sarebbero notevoli incongruenze con i dati acquisiti dal catasto e con quelli forniti dal comune. La maggior parte dei rilevi effettuati negli anni scorsi sono stati fatti dagli stessi tecnici comunali che adesso sono contraddetti dai nuovi dati in possesso del nuovo gestore di riscossione. Un bel papocchio sul quale si stanno allertando in molti. Sono tanti i contribuenti che intendono rivolgersi alla magistratura o ai tribunali di controllo per verificare le loro posizioni. Concordi anche i commissari prefettizi che si sono solamente trovati a gestire il nuovo appalto frutto certamente di scelte non loro. “Se dovessero emergere delle illegalità, saremo i primi a denunciarle”.
Il Mattino 28 gennaio 2012
IL TESTO DEL RICORSO
Alla Commissione Straordinaria
del Comune di San Giuseppe Ves.no
All’Autorità
Per la vigilanza sui Contratti Pubblici
Via Ripetta, 246 Roma
al giornale “Il Mattino”
sede
Oggetto
: Appalto servizio di gestione TARSU.
Con lettera aperta del 25/09/2009 sono state denunciate all’Amministrazione Comunale le anomalie riscontrate nel procedimento concorsuale in atto per l’affidamento del Servizio di Gestione, Accertamento e Riscossione sia Ordinaria che Coattiva, della tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’importo presunto del contratto di euro 1.200.000,00. Di tanto è stata informata successivamente, con lettera del 10/12/2009, la Commissione Straordinaria frattanto si era insediata presso il Comune. L’Amministrazione Comunale Ordinaria, incurante dei nostri rilievi, ha concluso il procedimento aggiudicando la gara con determina n. 36 del 22/11/2010 del Responsabile del Servizio Finanziario alla Società PUBLISERVIZI s.r.l. da Caserta con il punteggio complessivo di punti 86 e con il ribasso di un punto sui limiti massimi degli aggi corrispettivi nella comparazione con le altre due ditte partecipanti.
L’enorme spreco di denaro pubblico, la considerazione che l’aggio da corrispondere alla ditta aggiudicataria costituisce onere aggiuntivo per i soli soggetti passivi della TARSU ed altri dubbi ci danno ulteriore motivazione per insistere ancora sull’annullamento della gara perché inficiata dalle seguenti irregolarità:
A.
Il Bando di Gara il Responsabile del Servizio Finanziario rende noto che il valore presunto complessivo del contratto della durata di anni 8 (mesi 96) è di euro 1.200.000,00; lo stesso importo contrattuale presunto è stato indicato nell’esito di gara.
Se è vero che l’importo del contratto rappresenta il corrispettivo dell’appalto; se è vero che il valore di euro 1.200.000,00 del contratto si intenda per la durata degli otto anni del servizio ne deriva che il corrispettivo annuo per l’impresa è di euro 150.000,00.
Poiché ai sensi dell’articolo 6 del Capitolato il corrispettivo del servizio è dato applicando gli aggi percentuali indicati nelle offerte economiche alle somme riscosse, algebricamente abbiamo conosciuto l’importo ipotizzato dal funzionario delle somme riscosse mediamente in un anno su
cui applicando l’agio percentuale C1 del 9%, al netto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, risulta di euro 1.666.666,00.
La previsione delle somme riscosse in un anno non sappiamo come calcolata, invece sappiamo, e ne è a conoscenza il funzionario del servizio, che l’ultimo ruolo TARSU approvato e reso esecutivo, relativo all’anno 2009 era dell’importo lordo di euro 4.867.422,25.
Secondo il nostro avviso su questo dato previsionale bisognava costruire la gara. Chiediamo al Responsabile del Servizio Finanziario come si concilia l’ammontare del corrispettivo annuo all’impresa di euro 150.000,00 con le pretese indicate dallo stesso funzionario a pagina 7 del Capitolato sub.c) relativamente alle assunzioni.
Se l’ impostazione della gara da parte del funzionario è irregolare si può anche pensare che l’errore abbia potuto influire sulla partecipazione dei concorrenti atteso che alla gara così lucrosa hanno partecipato soltanto 3 ditte e l’aggiudicazione è avvenuta con il ribasso di un solo punto sugli aggi percentuali indicati nella cifra massima.
B. Premettiamo che ai sensi dell’articolo 253 comma 13 del Codice degli Appalti Pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento di attuazione del codice, nel caso di affidamento di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per gli adempimenti di cui all’articolo 83 comma 5 del Codice la stazione appaltante ha l’obbligo di applicare il D.P.C.M. 13 marzo 1999 n.117 ed il D.P.C.M. 18 novembre 2005 per quanto compatibile.
Il D.P.C.M. 117/99 all’articolo 2 stabilisce che per la determinazione dell’offerta più vantaggiosa le amministrazioni giudicatrici prendono in considerazione i seguenti elementi:
– caratteristiche qualitative metodologiche e tecniche ricavate dalla relazione di offerta ( progetto tecnico);
– il prezzo.
Per l’elemento prezzo deve essere previsto che l’offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro ed ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti;
all’articolo 4 il decreto stabilisce : ” …i fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all’articolo 2 in rapporto al tipo di servizio richiesto possono variare nei seguenti limiti e massimi:
elemento a): 40-60
elemento b): 40-60
L’articolo 4 definisce la procedura per l’attribuzione dei punteggi ed al comma 3 recita : ” ai fini della determinazione del coefficiente prezzo la Commissione giudicatrice utilizza la formula indicata nell’allegato A che fa parte integrante del presente decreto”.
ALLEGATO A
X = Pi * C/PO
Dove:
X = coefficiente totale attribuito al concorrente
Pi = prezzo più basso
C = coefficiente (40-60), di cui all’articolo 3 comma 1
PO = prezzo offerto
Dagli atti che abbiamo avuto la possibilità di consultare è risultato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha assegnato :
1. a) al progetto tecnico punti 70
b) al prezzo punti 30
2. Ha inserito le risorse umane nel progetto tecnico anziché nel prezzo prevedendo eventuali nuove assunzioni( vedi pagina 7 del Capitolato sub.c )
3. Ha attribuito il punteggio per l’offerta economica con la seguente formula:
3XAi
E = 30_____________
4+(40-Ai)
(Per la descrizione della formula vedesi il Capitolato a pagina 8 sub.5 punto 2)
Per quanto riguarda le formule per la determinazione del “coefficiente prezzo” l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con parere n.192 del 03/11/2010, su richiesta del Comune di Narni, ha ritenuto che : ” in assenza dell’emanando regolamento di attuazione del Codice degli Appalti Pubblici, l’applicazione del D.P.C.M. 117/199 rappresenta un preciso obbligo per cui la diversità del criterio per la determinazione del coefficiente adottato dalla stazione appaltante è sufficiente di per sé ad inficiare la gara.
A conclusione della nostra esposizione informiamo le Autorità in indirizzo che negli ambienti comunali si parla di un fantomatico bando di concorso per l’assunzione di personale che la ditta appaltatrice del servizio avrebbe fatto affiggere all’Albo Pretorio del Comune e che almeno 3 ex-dipendenti del Comune con Contratto a tempo Determinato
avrebbero chiesto all’Ufficio Personale un attestato del servizio prestato per partecipare al reclutamento indetto dalla Società PUBLISERVIZI. Intorno a questa gara regna omertà.
Al posto della gara si potevano individuare all’interno dell’ente dipendenti neutrali e preparati, e ce ne sono ancora abbastanza, per continuare con successo la gestione diretta della TARSU evitando oneri aggiuntivi per i cittadini contribuenti.
Distinti Saluti
Michele Ferraro
Già Sindaco